130 milioni per programmi di investimento nel settore turistico e nella trasformazione di prodotti agricoli

La Direttiva Mise del 19 Marzo 2021 ha introdotto una modifica nella normativa dei contratti di sviluppo (articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Lo scopo principale dei Contratti di sviluppo è di favorire l’attrazione di investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d’impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Novità principale della Direttiva Mise del 19 Marzo 2021

La soglia di accesso ai contratti di sviluppo nel settore del turismo scende da 20 a 7,5 milioni di euro (l’importo minimo del progetto d’investimento del proponente si riduce a 3 milioni di euro per i programmi di investimento da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse).

qui l’elenco delle Aree Interne https://www.mise.gov.it/images/stories/Classificazione_comuni_2014.pdf

Condizione principale

Condizione principale è il Recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse o realizzare l’intervento nelle aree interne.
È necessario fornire relazione tecnica descrittiva dalla quale devono emergere elementi utili a qualificare il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse.

Per il settore turistico sono indicati ulteriori criteri di priorità, ovvero:

  • –  prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici alle unità produttive oggetto del programma;
  • –  presenza nell’area oggetto del programma di dinamiche turistiche caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo con particolare riferimento ai flussi turistici internazionali;
  • –  capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
  • –  presenza all’interno del programma di investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi di supporto all’offerta turistica.

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