Credito d’imposta 4.0 e contributi macchinari innovativi sono cumulabili ?

Credito d’imposta 4.0 e contributi macchinari innovativi sono cumulabili ?

Nell’attività di studio ci siamo imbattuti in questo dilemma sulla cumulabilità tra il Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) e i contributi per beni strumentali di cui al bando macchinari innovativi  decreto ministeriale  9 marzo 2018, all’articolo 7, comma 6.  

Al fine di definire la cumulabilità tra le due forme di agevolazione, qualora si riferiscano agli stessi beni strumentali, occorre inquadrare la normativa di riferimento e regimi d’aiuti che li regolamentano.

La normativa di riferimento.

Il bando macchinari innovativi sostiene gli investimenti che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0. L’intervento agevolativo è stato definito nell’ambito del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR.

Il regime d’aiuti è quello definitivo dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per cui rientra nella categoria degli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, evoluzione del super ed iper ammortamento, per i beni ricompresi nell’allegato A e nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017 è regolamentato dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e aggiornata dall’art. 1 comma 185-197 legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con e riconosce:

•    per gli investimenti aventi ad oggetto beni “ordinari”, diversi da quelli 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; 
•    per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali 4.0 ricompresi nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
•    per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0 ricompresi nell’allegato B, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 

La cumulabilità.

A favore della cumulabilità tra due contributi, ovvero tra la cumulabilità tra gli aiuti di stato di cui al regolamento n. 651/2014 e il credito d’imposta cito la normativa, ovvero l’artico 1, co.192 legge di bilancio 2020: il  “credito  d’imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui  al  periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. 

La legge conferma di fatti l’orientamento già individuato dall’agenzia dell’entrate con la circolare 4/E del 2017 di Agenzia delle Entrate, intervenuta in merito alla possibilità di cumulo del super ed iper-ammortamento con altre misure.

Ulteriore fonte è certamente il recente interpello  n.360 del 16.09.2020 dell’agenzia dell’entrate che si esprime a favore della cumulabilità tra i contributi inquadrabili come aiuti di stato (nello specifico il credito d’imposta mezzogiorno) e il credito d’imposta 4.0: “ Si evidenzia, infine, che, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio2017, la scrivente, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi”.

Ad ulteriore chiarimento, interviene proprio il MISE con la faq n. 4.1 sulla cumulabilità tra lo specifico bando macchinari innovativi e altre forme di contribuzione https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2039047-bando-macchinari-innovativi-domande-frequenti-faq#cumulabilita.

Per quanto sopra detto si dovrà concludere che il credito di imposta per beni strumentali innovativi (c.s super ammortamento) è cumulabile con i contributi in conto impianti di cui al bando macchinari innovativi, al pari di tutte le altre misure regolamentate dal regime degli aiuti di stato introdotte dalle autorità nazione per il perseguimento dei obiettivi di politica economica generale, con il limite tuttavia che il benefico non superi la spesa sostenuta.

Nota bene, condizione per usufruire dei benefici di cui al credito d’imposta 4.0 è che le fatture d’acquisto riportino la dicitura a documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

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