DIGITOUR – CREDITO D’IMPOSTA AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Digitour è il “Credito d’imposta agenzie di viaggio”, una misura che sostiene gli investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator (articolo 9, commi 2 e 2-bis della legge 29 luglio 2014, n. 104).

Le domande possono essere presentate dal 4 marzo 2022 al 4 aprile 2022.

Il credito d’imposta è gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo (DM 29 dicembre 2021).

L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La dotazione finanziaria complessiva di Digitour è 98 milioni di euro, così distribuiti:

• 18 milioni per il 2022
• 10 milioni per il 2023
• 10 milioni per il 2024
• 60 milioni per il 2025

Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti nel Mezzogiorno, da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A chi si rivolge

Le agevolazioni previste da Digitour sono rivolte esclusivamente alle agenzie di viaggio e tour operator.

Le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

  • essere iscritte al registro delle imprese
  • avere come codice ATECO uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12
  • avere sede operativa attiva sul territorio italiano
  • essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare)
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
  • non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria

Le agevolazioni

Il credito d’imposta previsto da Digitour può essere concesso dal Ministero del Turismo fino al 50% delle spese ammissibili e fino all’importo massimo complessivo di 25.000 euro per impresa. 

L’agevolazione è concessa nell’ambito del massimale «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013) e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) n.1863).

Il credito d’imposta:

  • è fruibile dalle imprese a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto
  • è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia
  • è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)
  • non è cumulabile – per le stesse spese – con nessun’altra agevolazione.
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