Non rientrano nel bonus investimenti nel Mezzogiorno gli acquisti privi del carattere di novità in quanto non sono diretti alla creazione di un nuovo stabilimento, né all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, né alla diversificazione della produzione dello stabilimento per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente, né ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 131 del 21 marzo 2022, con cui ha specificato che questi acquisti sono inquadrabili come investimenti di mera sostituzione.
In tema di credito di imposta per il Mezzogiorno, con la risposta a interpello n. 131 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 98 a 108) ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi espressamente indicati nel comma 99, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.L’art. 18-quater, D.L. n. 8/2017, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
L’agevolazione, inizialmente fruibile per investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, è stata prorogata al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 319, legge n. 160/2019.L’agevolazione presuppone che l’investimento abbia carattere di novità. Al riguardo, si ricorda che sono agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, p. 20, precisano che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento e, pertanto, devono essere esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali“.
Nel caso in cui, gli investimenti della società hanno ad oggetto componenti di impianti il cui acquisto ha come scopo la sostituzione di parti preesistenti e che quindi, secondo quanto evidenziato, non possono essere considerati “investimenti iniziali”, gli acquisti sono dunque privi del carattere di novità in quanto non sono diretti alla creazione di un nuovo stabilimento, né all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, né alla diversificazione della produzione dello stabilimento per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente, né ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo. Gli acquisti anzidetti, dunque, non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione in questione in quanto inquadrabili come investimenti di mera sostituzione.