Bonus Sud, quando il credito d’imposta sugli investimenti spetta alle imprese agricole

Bonus Sudcredito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali anche alle imprese agricole, ma a specifiche condizioni.

A specificare quando il bonus per gli investimenti al Sud spetta anche agli imprenditori agricoli è il Ministero dell’Economia, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo 2022.

Il credito d’imposta spetta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi per strutture situate nelle regioni del Sud. Nello specifico, i destinatari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dalla natura giuridica.

Vi rientrano quindi anche gli imprenditori agricoli, a patto che il reddito prodotto rientri tra quelli d’impresa ai sensi del TUIR. Porta sbarrata invece alle imprese produttive di reddito agrario o domenicale.

Accedono al bonus Sud i soggetti titolari di reddito d’impresa. Una regola che si applica anche agli imprenditori del comparto agricolo, e che fa quindi venir meno il diritto a beneficiare del credito d’imposta ad imprese individuali e società semplici produttive di reddito agrario o domenicale.

Un aspetto messo nero su bianco dal MEF, che nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo 2022 specifica i paletti previsti per l’accesso al bonus Sud.

Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica assunta, che effettuano investimenti nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Per l’individuazione dei beneficiari si fa quindi riferimento a quanto previsto dall’articolo 55 del TUIR, che considera redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali e quelli che derivano da:

  • attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
  • attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
  • terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

Vi restano quindi esclusi i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR che, sotto il profilo fiscale, non producono redditi d’impresa.

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