Digitour è il “Credito d’imposta agenzie di viaggio”, una misura che sostiene gli investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator (articolo 9, commi 2 e 2-bis della legge 29 luglio 2014, n. 104).
Le domande possono essere presentate dal 4 marzo 2022 al 4 aprile 2022.
Il credito d’imposta è gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo (DM 29 dicembre 2021).
L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria complessiva di Digitour è 98 milioni di euro, così distribuiti:
• 18 milioni per il 2022
• 10 milioni per il 2023
• 10 milioni per il 2024
• 60 milioni per il 2025
Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti nel Mezzogiorno, da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
A chi si rivolge
Le agevolazioni previste da Digitour sono rivolte esclusivamente alle agenzie di viaggio e tour operator.
Le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
- essere iscritte al registro delle imprese
- avere come codice ATECO uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12
- avere sede operativa attiva sul territorio italiano
- essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare)
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
- non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria
Le agevolazioni
Il credito d’imposta previsto da Digitour può essere concesso dal Ministero del Turismo fino al 50% delle spese ammissibili e fino all’importo massimo complessivo di 25.000 euro per impresa.
L’agevolazione è concessa nell’ambito del massimale «de minimis» (Regolamento UE N. 1407/2013) e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) n.1863).
Il credito d’imposta:
- è fruibile dalle imprese a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto
- è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia
- è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)
- non è cumulabile – per le stesse spese – con nessun’altra agevolazione.