Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”

Soggetti beneficiari
a) Imprenditori agricoli, individuali o associati;
b) Imprese agroindustriali;
c) cooperative agricole o loro consorzi.
Requisiti
• Essere costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle imprese;
• Regolarità contributiva (DURC);
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a € 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per singolo soggetto beneficiario.
Interventi e spese ammissibili
Installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco compresa tra 6 kWp e 500 kWp, da realizzare su tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione energetica delle strutture:
a) Rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
b) Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
c) Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto;

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) Per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
• Acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione;
• Sistemi di accumulo;
• Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
• Costi di connessione alla rete.
Fino a un limite massimo di € 1.500/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori € 1.000/Kwp ove siano installati anche sistemi di accumulo.
Il contributo complessivo per i sistemi di accumulo non può eccedere € 50.000,00. È ammessa, in aggiunta, una spesa fino a un limite massimo di € 1.000/Kw per ogni colonnina di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile per le macchine agricole.

b) Per la rimozione e smaltimento dell’amianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti:
• Demolizione e ricostruzione delle coperture, fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino a un limite massimo di € 700/Kwp.
Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare gli interventi entro 18 mesi.

Agevolazioni
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto:
 Per la produzione agricola primaria (Tabella 1A) fino al 50% nelle regioni meno
sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
o 40% in altre Regioni. Le aliquote sono maggiorate del 20% per:
o I giovani agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti;
o Gli investimenti collettivi
o Gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o specifici.
 Per la trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A) fino al 50% nelle regioni
meno sviluppate o 40% in altre Regioni.
 Per la trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A) fino al 30%
dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di:
o 20% per le piccole imprese;
o 10% per le medie imprese;
o 15% per investimenti nelle zone assistite.
Erogazione contributo
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario su IBAN indicato in domanda, in unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere un’anticipazione fino al 30% previo rilascio di idonea garanzia fideiussoria. Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri Aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di intervento.

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